(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007) IL PRESIDENTE Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale possono prevedere, sulla base del Programma triennale regionale di politica del lavoro, i seguenti interventi: a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione; b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese; c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione; d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali; Visto l'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle province in conformita' al regolamento regionale; Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione della giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856; Visto il «Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», emanato con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., di seguito denominato Regolamento, ed in particolare l'art. 10, comma 1, in base al quale i contributi di cui agli artt. 1, comma 1, lettera a) e b), e 8 del Regolamento medesimo, hanno natura di aiuti de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive modificazioni integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis); Visto l'art. 4 del sopra richiamato Regolamento (CE) n. 69/2001, il quale prevede che esso resti in vigore fino al 31 dicembre 2006 e che, alla scadenza del periodo di vigenza, le sue disposizioni continuino ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati; Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006 ed in vigore dal1 gennaio 2007, il quale ha dettato la nuova disciplina relativa all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), introducendo significative innovazioni rispetto alla normativa previgente in materia; Ritenuto di adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis; Ritenuto altresi': a) di apportare al Regolamento, sulla base delle segnalazioni ricevute delle Province, alcune modifiche al fine di aumentare l'idoneita' degli incentivi disciplinati a fronteggiare le situazioni di grave difficolta' occupazionale; b) di introdurre nel Regolamento misure di semplificazione procedimentale che diminuiscano il numero degli adempimenti posti in capo ai soggetti richiedenti; Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 7 maggio 2007 hanno esaminato il testo di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della giunta regionale 11 maggio 2007, n. 1080, con la quale e' stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) emanato con decreto del presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.»; Sentito il consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del18 maggio 2007 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera- b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole; Ritenuto opportuno, ai fini del coordinamento del testo regolamentare, apportare alcune ulteriori modifiche, in particolare all'art. 3, comma 2, relativo ai requisiti che devono possedere le assunzioni a tempo indeterminato per essere ammesse ad incentivo, all'art. 16, comma 4, relativo alle verifiche che le province devono effettuare prima dell'erogazione degli incentivi, e all'art. 17, relativo alla revoca degli incentivi; Sentita, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della legge regionale 18/2005, la competente commissione del consiglio regionale, che nelle sedute dell'11 e 14 giugno 2007 ha esaminato il regolamento allegato al presente provvedimento, come risultante all'esito delle ulteriori modifiche di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1493 del 22 giugno 2007; Decreta: 1. E' approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/ Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY