(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18,
recante  «Norme  regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita'
del  lavoro», ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni
di  grave difficolta' occupazionale possono prevedere, sulla base del
Programma  triennale  regionale  di  politica  del lavoro, i seguenti
interventi:
a)  concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti
a  tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a
rischio di disoccupazione;
b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
c)  contributi  per  la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di
riqualificazione;
d)   misure   speciali,   in   via  sperimentale,  volte  a  favorire
l'inserimento  lavorativo  di  disoccupati  privi  di  ammortizzatori
sociali;
Visto  l'art.  48, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, in base
al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle province in
conformita' al regolamento regionale;
Visto  il  Programma  triennale  regionale  di  politica  del  lavoro
2006-2008,  approvato  con  deliberazione  della  giunta regionale 21
aprile 2006, n. 856;
Visto  il «Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli
interventi  previsti  dai Piani di gestione delle situazioni di grave
difficolta' occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale
9  agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e
la  qualita' del lavoro)», emanato con proprio decreto 7 agosto 2006,
n.  0237/Pres.,  di seguito denominato Regolamento, ed in particolare
l'art.  10,  comma 1, in base al quale i contributi di cui agli artt.
1,  comma  1,  lettera  a)  e b), e 8 del Regolamento medesimo, hanno
natura  di  aiuti  de minimis ai sensi della normativa comunitaria in
materia,  di  cui  al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e
successive   modificazioni  integrazioni,  relativo  all'applicazione
degli  artt.  87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore
(de minimis);
Visto  l'art.  4 del sopra richiamato Regolamento (CE) n. 69/2001, il
quale  prevede  che  esso  resti in vigore fino al 31 dicembre 2006 e
che,  alla  scadenza  del  periodo  di  vigenza,  le sue disposizioni
continuino  ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai
regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati;
Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della Commissione del 15
dicembre   2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea  -  serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006 ed in vigore dal1
gennaio  2007,  il  quale  ha  dettato  la  nuova disciplina relativa
all'applicazione  degli  artt.  87  e  88  del trattato agli aiuti di
importanza    minore   (de   minimis),   introducendo   significative
innovazioni rispetto alla normativa previgente in materia;
Ritenuto   di   adeguare   il  Regolamento  alle  nuove  disposizioni
comunitarie in materia di aiuti de minimis;
Ritenuto altresi':
a)  di  apportare  al  Regolamento,  sulla  base  delle  segnalazioni
ricevute  delle  Province,  alcune  modifiche  al  fine  di aumentare
l'idoneita' degli incentivi disciplinati a fronteggiare le situazioni
di grave difficolta' occupazionale;
b)   di   introdurre   nel   Regolamento  misure  di  semplificazione
procedimentale  che diminuiscano il numero degli adempimenti posti in
capo ai soggetti richiedenti;
Sentiti   il   Comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e  la
Commissione  regionale  per il lavoro, che nelle rispettive sedute di
data  7  maggio 2007 hanno esaminato il testo di regolamento all'uopo
predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;
Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale 11 maggio 2007, n.
1080,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
regolamento  recante  «Modifiche  al  Regolamento per l'attuazione da
parte  delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione
delle   situazioni   di  grave  difficolta'  occupazionale  ai  sensi
dell'art.  48  della  legge  regionale  9  agosto  2005, n. 18 (Norme
regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del lavoro)
emanato  con  decreto  del presidente della Regione 7 agosto 2006, n.
0237/Pres.»;
Sentito  il  consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del18
maggio  2007  ha  esaminato  il  testo  del  regolamento di cui sopra
esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera- b),
della  legge  regionale  9  gennaio  2006,  n.  1  (Principi  e norme
fondamentali   del   sistema   Regione   -   autonomie   locali   nel
Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;
Ritenuto   opportuno,   ai   fini   del   coordinamento   del   testo
regolamentare,  apportare  alcune ulteriori modifiche, in particolare
all'art.  3,  comma  2, relativo ai requisiti che devono possedere le
assunzioni  a  tempo  indeterminato  per essere ammesse ad incentivo,
all'art.  16, comma 4, relativo alle verifiche che le province devono
effettuare  prima  dell'erogazione  degli  incentivi,  e all'art. 17,
relativo alla revoca degli incentivi;
Sentita,  ai  sensi  dell'art.  3,  commi 6 e 7 della legge regionale
18/2005, la competente commissione del consiglio regionale, che nelle
sedute  dell'11 e 14 giugno 2007 ha esaminato il regolamento allegato
al  presente provvedimento, come risultante all'esito delle ulteriori
modifiche di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 1493 del 22
giugno 2007;
                              Decreta:
1.  E' approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per
l'attuazione  da  parte  delle province degli interventi previsti dai
Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale
ai  sensi  dell'art.  48  della  legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del
lavoro),  emanato  con  decreto del presidente della Regione 7 agosto
2006,  n.  0237/ Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY